Legge del 1971 numero 865 art. 20


abrogato
[1.L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
2.L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso.
3.La commissione di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.
(Comma così modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
4.Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
5.Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247.].
(Comma aggiunto dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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