Legge del 1971 numero 865 art. 10


abrogato
[1.Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
2.Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nello albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
3.Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale].
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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