Legge del 1971 numero 865 art. 62


1.I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.
2.I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.
3.È soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, numero 1471.

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