Legge del 1971 numero 865 art. 38


1. Le disposizioni dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (20) , sono sostituite dalle norme del presente articolo.
2.I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167 e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
3.I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.
4.In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 2 maggio 1974, n. 115)

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