Legge del 1968 numero 15 art. 22


Modalità fiscali per la legalizzazione di firme
(Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio (Così sostituito dall'art. 7, L. 11 maggio 1971, n. 390)) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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