Legge del 1962 numero 1338 art. 24


Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.
I pensionati che compiono il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo art. 26.

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