Legge del 1962 numero 1338 art. 9


In deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma quinto, della L. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli artt. 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilità anche nell'ipotesi che uno dei contitolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo.
Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorché rimanga unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta.

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