Legge del 1962 numero 1338 art. 2


L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'art. 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500 ( Comma così sostituito dall'art. 16, L. 21 luglio 1965, n. 903).
I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo, a esclusione o esonero dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione al minimo garantito;
b) a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.
Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'art. 10. L. 4 aprile 1952, n. 218.
I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'art. 12, sub art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218. Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.
Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'INPS, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.
Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'art. 12, comma terzo, della L. 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'INPS.
L'INPS ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo dell'esistenza dei requisiti di legge.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma, L. 4 aprile 1952, n. 218.
Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero o con qualsiasi altra qualifica - fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia - la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'art. 12, L. 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma, dell'art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma (6), sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.

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