Legge del 1962 numero 1338 art. 10


Nel caso di contitolare di pensione di riversibilità che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'art. 12, L. 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 55 e dell'art. 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

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