Legge del 1941 numero 633 art. 85-quinquies


1. I termini finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.
(Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154)

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