Legge del 1941 numero 633 art. 75




1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
2. Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
(Articolo modificato dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 75"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti