Legge del 1941 numero 633 art. 72


TITOLO II CAPO I - Diritti del produttore di fonogrammi (Rubrica del capo I così sostituita prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
(Articolo così sostituito prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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