Legge del 1941 numero 633 art. 71-quater


1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
(L'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, è stato così sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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