Legge del 1941 numero 633 art. 67


1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
(L'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, è stato così sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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