Legge del 1941 numero 633 art. 190


TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
1. E' istituito presso [il Ministero della cultura popolare] la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
2. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto [dal Ministro per la cultura popolare] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)
3. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.
(Comma aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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