Legge del 1941 numero 633 art. 178


abrogato
[1.Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
2.Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento].
(Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159)

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