Legge del 1941 numero 633 art. 175


TITOLO IV - Diritto demaniale (abrogato)
[1. Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.
2. L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
3. La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669)

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