Legge del 1941 numero 633 art. 172


1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

(Articolo così sostituto dall'art. 14 del d.lgs. n. 118/2006)

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