Legge del 1941 numero 633 art. 171-septies


1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
(Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto 2000, n. 248)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 171-septies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti