Legge del 1941 numero 633 art. 145


1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

(Articolo così sostituto dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2006)

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