Legge del 1941 numero 633 art. 114


1. Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 114"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti