Legge del 1941 numero 633 art. 108


1. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
(Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 8 marzo 1975, n. 39)

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