Legge del 1939 numero 1497 art. 3


abrogato
[Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.
Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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