Legge del 1939 numero 1497 art. 7


abrogato
[I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente [regia] Soprintendenza (Vedi l'art. 2, l. 22 maggio 1939, n. 823) e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al [regio] Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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