Legge del 1939 numero 1497 art. 8


abrogato
[Indipendentemente dalla inclusione nello elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà:
1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori (Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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