Legge del 1939 numero 1497 art. 2


abrogato
[Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.
La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali.
La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero per i beni e le attività culturali, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio per i beni culturali e ambientali, ed è composta:
del Soprintendente ai monumenti competente per sede; del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
Fanno parte di diritto della Commissione:i Podestà ( Ora, Sindaci) dei Comuni interessati; i rappresentanti delle categorie interessate.
Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale (Ora, Corpo forestale dello Stato), o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti (Ora, designato dalle Associazioni sindacali di categoria degli artisti, a seguito della soppressione delle Confederazioni sindacali fasciste, operata dall'art. 1 d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369), a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni (Ora, Associazioni) provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni (Ora, Associazioni) provinciali degli agricoltori e delle Unioni (Ora, Associazioni) provinciali degli industriali.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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