Legge del 1913 numero 89 art. 91


1. Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
2. Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
4. Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

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