Legge del 1913 numero 89 art. 174


1. Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
2. I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

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