Legge del 1913 numero 89 art. 116


1. Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con la sanzione amministrativa di lire 10.000, estensibile a lire 16.000 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
(La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 24, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo e quinto comma, quest'ultimo con riguardo alla misura minima, della stessa legge)

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