Codice Civile art. 1091


OBBLIGHI DEL CONCEDENTE FINO AL LUOGO DI CONSEGNA DELL'ACQUA
1. Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell' acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell' acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l' alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell' acqua siano in tempi debiti effettuate.

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