L'appartamenrto del portinaio non è gravato da un vincolo di destinazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11802 del 18 giugno 2020)

L'unità immobiliare adibita ad alloggio del portinaio perde il vincolo di destinazione se tale immobile posto nel condominio è trasferito in proprietà a terzi. Deve, infatti, farsi richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte che con la pronuncia n. 26987/2018, proprio in relazione al vincolo assunto dal proprietario esclusivo di un'unità immobiliare ubicata in un condominio di destinazione ad abitazione del portiere, ha ritenuto di escludere l'invocabilità della figura dell'obligatio propter rem stante il principio di tipicità che connota tale categoria giuridica e che non consente di estenderne le regole a figure non previste dal legislatore, come appunto il vincolo di destinazione de quo. Da tale premessa è stata tratta quindi la conclusione dell'inopponibilità del vincolo stesso nei confronti dei successivi acquirenti dell'immobile che si assume esserne gravato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qualora l'appartamento già adibito ad abitazione del portinaio dello stabile condominiale venisse alienata a terzi, viene perduto il relativo vincolo di destinazione: questa è la condivisibile conclusione alla quale perviene la S.C.. Giova osservare al riguardo come l'appartenenza pro quota millesimale di detto immobile a tutti i condomini, intrinsecamente richieda che il relativo atto di disposizione debba essere
stipulato con la partecipazione di ciascun contitolare. Premesso ciò, non si vede come sarebbe possibile, all'esito di una siffatta cessione, non concludere che la stessa non implichi parallelamente la dismissione volontaria da parte di tutti i condomini di tale vincolo. Nè esso potrebbe risorgere sotto le spoglie di un’obbligazione propter rem, dal momento che tale categoria è qualificata dal principio di tipicità e non può essere estesa a figure non previste dal legislatore.

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