Le acque pluviali sono esenti dalla disciplina pubblicistica, in quanto raccolte in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. Il IV comma dell'art.
28 della Legge 36/94 (c.d. "legge Galli", abrogata dal "codice dell'ambiente" di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006,
n.152 ) inoltre disponeva che in tali casi non fossero necessarie licenza o concessione edilizia, mentre pareva che l'acqua piovana non raccolta in invasi e cisterne dal combinato disposto degli artt.
1, I comma e
28, III e IV comma , dovesse essere considerata alla stregua delle altre acque pubbliche
nota1. L'
art.17 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 come modificato dall'art.
96 del predetto D.Lgs. 152/06 sembra ribadire questi principi.
Note
nota1
Cfr. Masini, La "decadenza" della proprietà privata delle acque con particolare riguardo agli usi irrigui, in Dir. giur. agraria, 1995, p.672.
top1Bibliografia
- MASINI, La "decadenza della proprietà privata delle acque con particolare riguardo agli usi irrigui, Dir. giur. agraria, 1995