La distinzione tra
acquisto derivativo traslativo ed acquisto derivativo costitutivo può essere sovrapposta a quella di successione
traslativa e successione
costitutiva.
Poniamo che Tizio, titolare della proprietà sul fondo Corneliano ne faccia vendita a Caio. In questo caso si ha
successione traslativa a titolo particolare inter vivos del diritto. Viene trasferito a Caio esattamente lo stesso diritto di cui Tizio era titolare. Si ipotizzi invece che Tizio, sempre nella sua riferita qualità di proprietario del fondo Corneliano ceda a Caio il diritto di usufrutto sul medesimo. Qui la cosa cambia: formalmente non esiste prima della sua costituzione un autonomo diritto di usufrutto in capo a Tizio. Egli lo costituisce traendo parte dell'utilitas connessa al diritto di proprietà che gli fa capo proprio in sede di alienazione. Si verifica un fenomeno successorio dal momento che l'usufrutto viene derivato dalla maggior situazione giuridica soggettiva attiva spettante a Tizio. Questa specie di successione importa derivazione del diritto da un altro soggetto e
contemporanea costituzione del medesimo in quanto minor parte di un diritto più ampio nota1. Essa non implica invece il subingresso dell'avente causa nella titolarità del medesimo diritto già facente capo al dante causa
. Questa contemporaneità tra subingresso e costituzione di un diritto nuovo viene appunto espressa con il termine di
successione costitutiva nota2. Ad essa si oppone la
successione traslativa, la quale produce il trasferimento esattamente dello stesso diritto già esistente in capo al dante causa.
E' appena il caso di rammentare che entrambe le modalità acquisitive a titolo derivativo obbediscono ai due fondamentali canoni che si compendiano nelle note massime secondo le quali da un lato
nemo plus juris transferre potes quam ipse habet, dall'altro
resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis.
Note
nota1
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.76.
top1nota2
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.150.
top2Prassi collegate
- Studio n. 18-2011/E, Il decreto di trasferimento come titolo di provenienza