La specificazione delle condotte del professionista nell'adempimento dell'incarico affidatogli costituisce un banco di prova di notevole interesse al fine di sottoporre a pratica verifica i postulati teorici relativi alla natura della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di
facere .
Specialmente delicato è sindacare la condotta del professionista quando il contegno di costui si manifesti nella semplice inerzia, nella mancanza di intervento, del consiglio, della prospettazione al cliente della possibile soluzione del problema. Al riguardo è stato deciso come sia praticabile un ragionamento basato sulla condotta adempiente alternativa ipotetica. Così se, secondo criteri probabilistici, la competente attivazione avrebbe scongiurato il pregiudizio, il professionista va reputato responsabile del danno prodottosi (Cass. Civ., Sez. III,
7553/11). Dal tema dell'indagine esula quello, ben diverso, della responsabilità che si genera in capo al soggetto che simula di essere dotato di una qualifica professionale di cui in effetti è privo. La fattispecie possiede una valenza non solo civilistica, ma anche penale (giungendo fino al punto di colpire la condotta di chi si attribuisca la qualifica anche implicitamente, tuttavia si veda Cass. Pen., Sez. V,
40839/2017).
Nel corso dell'esame che segue assumeremo in separata considerazione le figure dell'avvocato, del notaio e del medico.