False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui. Possibile realizzare la fattispecie di reato anche in forza di dichiarazioni "implicite". Non è tale il verbale di asseverazione di perizia per la quale non serve la qualifica specifica di professionista iscritto ad albo. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40839 del 7 settembre 2017)

Tenuto conto della natura formale del reato di false dichiarazioni sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui, la possibilità che una dichiarazione "implicita" integri la previsione in oggetto deve, tuttavia, essere circoscritta, onde non violare il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. , al solo caso in cui il possesso di determinate qualità personali sia presupposto necessario dell'espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale, con un passaggio logico analogo a quello già evidenziato con riguardo al reato di falsità ideologica in atto pubblico, laddove si è detto che l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso come
Una persona, redigeva una perizia tecnica, senza l'indicazione di essere ingegnere iscritto al relativo albo. Tale elaborato peritale non richiedeva indispensabilmente di essere formato da professionista abilitato. Se ne è dedotta la impossibilità di fare ricorso al concetto di "dichiarazione implicita sulle qualità personali", ciò che avrebbe fatto scattare il reato di cui all'art. 495 cod.pen.. Il soggetto, condannato in grado di appello, ha ottenuto il ribaltamento della decisione in sede di giudizio di Cassazione. E' infatti ben vero, come ha motivato la Corte di merito, che la fattispecie di reato in considerazione può integrarsi anche semplicemente per il tramite di dichiarazioni implicite. Tuttavia questo presuppone una "cornice" costituita da una situazione in cui il possesso di una specifica qualifica professionale sia l'indispensabile presupposto della dichiarazione (l'asseverazione) resa al pubblico ufficiale. Nel caso di specie non soltanto nell'indicazione delle generalità non venne espressa la qualifica di "ingegnere", ma l'elaborazione della perizia non richiedeva necessariamente tale qualità professionale.

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