Dispone l'art.
468 cod.civ. (come modificato in conseguenza della riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013) che la rappresentazione abbia luogo (sia nell'ambito della successione
ab intestato, sia in relazione a quella testamentaria) "a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto".
Dunque i rappresentati si identificano nella linea retta nei figli (anche adottivi)
del de cuius, nella linea collaterale nei fratelli e nelle sorelle del medesimo. Non opera invece l'istituto in relazione ai discendenti del nipote
ex filio, non menzionati dalla norma in esame tra i rappresentati (Cass. Civ. Sez. II,
22840/09 ).
Tra i fratelli e le sorelle sembra debbano essere considerati non soltanto i germani, ma anche quelli unilaterali (siano essi consanguinei o uterini)
nota1.
Più non ha modo di porsi, stante la piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, il problema della relativa distinzione, che è stata normativamente soppressa, ai fini dell'operatività dell'istituto della rappresentazione.
Si può rammentare al riguardo la portata della risalente pronunzia della Corte Cost.,
79/69 che aveva sancito l'operatività dell'istituto, quali rappresentanti, anche in favore dei figli naturali. Era stato infatti deciso nel senso che la rappresentazione presuppone che i fratelli e le sorelle siano legittimi, dal momento che fra più figli naturali del medesimo genitore non si instaura alcun rapporto (Cass. Civ. Sez. II,
5747/79 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II,
1366/75 )
nota2.
Devono inoltre essere esclusi dal novero dei rappresentati anche gli altri parenti collaterali di grado ulteriore, quali i nipoti
ex fratre, cugini, etc.. La lettera dell'art.
468 cod.civ. si opporrebbe ad un esito interpretativo estensivo, ponendosi come limite invalicabile (cfr.Cass. Civ. Sez. II,
3300/76 ; Cass. Civ. Sez. II,
5077/90 ). Per tale motivo se Primo ha nominato erede il proprio nipote Secondo (figlio di suo fratello Tizio) e Secondo rinunzia o premuore al disponente, i di lui figli (cioè i figli di Secondo) non succederanno per rappresentazione
nota3.
Note
nota1
Azzariti Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.49.
top1nota2
In questo senso anche Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2000, p.184 e Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquuisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.112. Viceversa Carraro, Parentela e vocazione a succedere dei fratelli naturali, in Riv. dir. civ., 1980, vol.I, p.218 e Meloni, voce Rappresentazione, in Enc. giur. Treccani, p.9 sostenevano l'opinione secondo cui nella categoria dei rappresentati avrebbero dovuto rientrare anche i fratelli e le sorelle naturali del
de cuius.
top2nota3
Nel senso riferito Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.168 e Moscati, I limiti della successione per rappresentazione, in Riv.dir.civ., 1977, vol.I, p.519; contra Pino, Limiti di applicazione del diritto di rappresentazione, in Giur.it., 1947, vol.I, t.1, p.323; Cicu, op.cit., p. 13. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p.176. I fautori della teoria estensiva rilevano come la rappresentazione operi all'infinito ai sensi dell'
art.469 cod.civ. .
top3Bibliografia
- CARRARO, Parenterla e vocazione a succedere dei fratelli naturali, Riv.dir.civ., I, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- MELONI, Rappresentazione, Enc. giur. Traccani, XXV, 1991
- MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione legittima, Milano, Tratt. Dir.civ. e comm.,dir. da Cicu e Messineo, 1999
- MOSCATI, I limiti della successione per rappresentazione, Riv. Dir. civ., 1977
- PINO, Limiti di applicazione del diritto di rappresentazione, Giur. it., 1947
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
Prassi collegate
- Quesiti n. 436-2015/C e 217-2015/T, Rapporti tra adozione di maggiori d’età e rappresentazione, successione discendenti dell’adottato maggiorenne
- Quesito n. 138-2014/C, Fratelli adottivi e rappresentazione