La rappresentanza dell'agente



L'agente non è dotato di poteri rappresentativi del preponente. Non può dunque ordinariamente porre in essere un'attività giuridica con effetti direttamente imputabili alla sfera giuridica di quest'ultimo. Occorre tuttavia osservare che l'art. 1744 cod.civ. , pur prevedendo l'impossibilità per l'agente di provvedere alla riscossione dei crediti del preponente, non esclude che questa facoltà gli venga attribuita, pur affrettandosi a concludere che, anche in questa ipotesi, comunque sconti o dilazioni dovrebbero essere autorizzati dal preponente. L'esistenza del primo potere non implica dunque quella di quest'ultimo (Cass. Civ. Sez. II, 3558/76  ). Secondo la prevalente opinione nota1 l'agente che fosse stato indicato dal preponente quale addetto alla percezione delle somme delle quali costui fosse creditore nei confronti della clientela, rivestirebbe la qualità di adiectus solutionis causa (art.1188 cod.civ. ). La facoltà dell'agente di incassare i crediti del preponente non deve essere remunerata specificamente, non assurgendo al rango di autonomo rapporto, in quanto accessoria rispetto al contratto di agenzia (Cass. Civ. Sez. Lavoro,  8110/95  ). 

L'art.1745 cod.civ.  pare inoltre prescrivere una anomala ipotesi di rappresentanza dal punto di vista passivo. Secondo la citata disposizione infatti "le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, sono validamente fatti all'agente". Dal punto di vista attivo l'agente invece può unicamente attivarsi nell'interesse del preponente per quanto attiene ai provvedimenti di natura cautelare, potendo altresì presentare i reclami necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo nota2.

Note

nota1

Cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.635, per il quale non saremmo di fronte ad un'ipotesi di rappresentanza, ma di mera abilitazione. Essa varrebbe ad attribuire al terzo debitore la possibilità di adempiere con efficacia liberatoria nelle mani dell'agente, senza che questi abbia il potere né di pretendere il pagamento, né di concordare modificazioni al rapporto.
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nota2

Questa norma non esclude la possibilità che all'agente venga conferita l'ordinaria rappresentanza per la conclusione dei contratti, ma specificamente (ed eccezionalmente) riconosce alcuni poteri in capo all'agente, poteri che prescindono da quelli normalmente conducibili alla rappresentanza e tali da consentire la costruzione di un'autonoma figura di "rappresentanza commerciale". Quest'ultima consiste dal lato passivo nel potere di ricevere in nome e per conto del preponente dichiarazioni e reclami relativi al contratto concluso mentre, dal un lato attivo, si sostanzierebbe nella legittimazione processuale a chiedere, nell'interesse del proponente, provvedimenti cautelari e presentare reclami (cfr. Franceschelli, in Comm.cod.civ, dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1342).
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Bibliografia

  • FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980

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