Cass. civile, sez. II del 1987 numero 3087 (31/03/1987)


Per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 cod. civ. e per la connessa possibilità di nomina di un curatore della stessa da parte del pretore del mandamento ove si è aperta la successione, non è necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'eredità il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma è sufficiente che si ignori se il "de cuius" abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello stato.

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