Facoltà di commutazione: opposizione dei figli



Ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali più non sussiste, conseguentemente essendo stato eliminato il c.d. diritto di commutazione. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 è stato così abrogato l'art. (art.537, III comma, cod.civ., non più richiamato dall'art.566 cod.civ. ). In ogni caso possiamo mettere a fuoco come tale diritto facente capo ai figli legittimi nei confronti di quelli naturali era comunque condizionato al mancato esercizio del diritto di opposizione da parte di questi ultimi. Dunque gli effetti della dichiarazione di scelta operata dai figli legittimi, pur avendo natura recettizia, non diveniva efficace sol che fosse comunicata ai figli naturali. A tal fine era necessario anche che costoro non avessero a proporre opposizione entro congruo termine.

Quanto all'aspetto formale, non tutti concordavano circa il fatto che l'opposizione avrebbe dovuto rivestire una specifica veste nota1. A fronte di chi reputava che essa avrebbe dovuto essere introdotta necessariamente mediante domanda giudiziale, si contrapponeva l'opinione di quanti stimavano che i figli naturali potessero manifestare il proprio intento al riguardo in qualunque forma nota2. Per quanto attiene al tempo in cui l'opposizione doveva essere esercitata la legge era muta. Se ne inferiva la possibilità di proporla entro un termine da reputarsi congruo nota3.

Ai sensi del riferito art.537 cod.civ., ora abrogato, una volta proposto il rimedio da parte della prole naturale sarebbe stato chiamato a decidere il giudice, "valutate le circostanze personali e patrimoniali". La disposizione presentava un tenore di genericità rimarchevole, alla stregua della quale non risultava del tutto agevole comprendere la portata del sindacato del giudice. Sotto un primo profilo era escluso che venisse in considerazione un'impugnativa in senso tecnico, come anche che il giudice avesse a valutare circa l'opportunità della commutazione. Pareva piuttosto che il sindacato consistesse nella disamina circa la legittimità della commutazione, operando un bilanciamento degli interessi in causa nota4. Sarebbe stato consentito pertanto un controllo tanto relativamente all' an, quanto all'aspetto quantitativo dei diritti che si pretenderebbero assegnare ai figli naturali, mentre difficilmente ammissibile pareva un controllo circa la scelta dell'uno o dell'altro modo di commutazione (immobili ovvero denaro) ovvero ancora relativamente alla qualità dei beni immobili individuati dai figli legittimi.

Note

nota1

Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, pp.35 e 39.
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nota2

Cattaneo, La vocazione legittima, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, Torino, 2000, p.440.
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nota3

Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.81. V'era tuttavia chi reputava che il termine dovesse essere fissato dal giudice su istanza dei figli legittimi (Cattaneo, op.cit., p.441). Secondo altri esso avrebbe potuto venire assegnato dai commutanti.
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nota4

Mengoni, op.cit., p.81. Il giudice interveniva per decidere se accogliere o respingere l'istanza, con un intervento in funzione di mero accertamento della legittimità della dichiarazione di scelta. Peraltro, come risultava dalla prassi e dall'interpretazione giurisprudenziale, la valutazione del giudice poteva spingersi fino a ricomprendervi non solo i valori di stima attribuiti ai beni destinati alla commutazione, ma anche e soprattutto i motivi della decisione di estromettere i figli naturali dalla comunione ereditaria. Dal punto di vista patrimoniale poteva rilevare la natura dei beni caduti in comunione, da quello personale si sarebbe potuto tener conto di aspetti anche affettivi, tenuto conto del vissuto antecedente all'apertura della successione (Mengoni, op.cit., pp.83 e ss.).
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Bibliografia

  • CATTANEO, La vocazione legittima, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. V, 2000
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

Prassi collegate

  • Non c'è discriminazione nella liquidazione in denaro o in beni immobili ereditari ai figli naturali


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