Già a far tempo dall'emanazione del t.u. del 1999 (D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490 in materia di beni culturali) era stata finalmente messa a fuoco la differenza tra il
provvedimento amministrativo per il cui tramite l'Amministrazione effettua il riconoscimento formale dell'interesse pubblico del bene culturale e la notificazione del medesimo ai soggetti (diversi da quelli appartenenti a soggetti pubblici) ai quali appartengano i detti beni. Con il Codice dei beni culturali entrato in vigore per il tramite del D. Lgs.
42/2004 questa impostazione è stata confermata (cfr.art.
13 del Codice ).
Quanto alla
trascrizione, l'art.
15 del Codice , al II comma, dispone che, ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Dichiarazione d'interesse particolarmente importante, notificazione della medesima nonché l'eventuale trascrizione della stessa saranno oggetto di separata disamina.
Prassi collegate
- Focus 2/2015, La circolazione dei beni culturali
- Quesito n. 92-2011/C, Efficacia dei provvedimenti emanati prima dell’entrata in vigore del codice dei beni culturali