La consegna delle cose mutuate



Particolare rilevanza assume la considerazione del requisito della consegna delle cose oggetto del contratto di mutuo, ciò che, unitamente all'espressione del consenso, scandisce il momento del perfezionamento del vincolo negoziale.

Poiché a nessuno verrebbe in mente di stimare indispensabile la materiale traditio di denaro contante nelle mani del mutuatario (cosa tra l'altro proibita espressamente dalla normativa antiriciclaggio per quanto attiene ad importi eguali o superiori a Euro 12.500,00) ci si è interrogati (risolvendo il quesito in senso affermativo) se possa bastare l'accreditamento della somma in un conto corrente (Cass.Civ., Sez.III, 12123/90), il cui saldo attivo sia posto a disposizione del mutuatario (Cass.Civ., Sez.I, 6686/94 ; Cass.Civ., Sez.III, 1422/78 ) nota1. Analogamente si è stimato che il mutuatario abbia conseguito la disponibilità della somma mutuatagli quando essa sia stata impiegata dal mutuante conformemente alle di lui disposizioni, ad esempio provvedendo al pagamento di un debito contratto con un terzo (Cass.Civ., Sez.I, 8634/99). Ancora si è reputato soddisfare il requisito della realità il contratto (appellato erogazione e quietanza) con il quale sia stato semplicemente attestata l'emissione di un mandato a valere sulla cassa dell'istituto mutuante, mandato contenente l'ordine di versare una certa somma di denaro (Cass. Civ., Sez. III, 25569/11). La considerazione di tali aspetti non è ininfluente, con speciale riferimento alla possibilità di utilizzare il contratto come titolo esecutivo (Cass. Civ., Sez. III, 17194/2015).

Spesso gli istituti bancari predispongono clausole intese a svuotare di significato pratico tale disponibilità, come nell'ipotesi in cui venga previsto convenzionalmente l'accreditamento in un conto temporaneamente indisponibile in forza di specifiche clausole contrattuali (Cass.Civ., Sez.I, 11116/92), spesso in attesa di ricevere la copia esecutiva che viene confezionata all'esito del perfezionamento delle formalità ipotecarie a garanzia del prestito e previa assicurazione dell'insussistenza di precedenti formalità pregiudizievoli relativamente al cespite colpito da ipoteca. Si tratta, in definitiva, di un'ipotesi di costituto possessorio.

Note

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In maniera conforme Galasso, Mutuo e deposito irregolare, Milano, 1968, p.159, per il quale è sufficiente una consegna "simbolica" mediante la messa a disposizione della somma di denaro presso un terzo designato dalle parti. Diversamente tuttavia deve essere qualificata la consegna al mutuatario di un semplice assegno bancario e, a fortiori, di una cambiale. La consegna può reputarsi effettuata solo nel momento in cui la banca trattaria o il trattario della cambiale abbiano concretamente effettuato il pagamento. Ne segue che la mera traditio di un assegno bancario non può reputarsi atto idoneo ad attribuire al prenditore la disponibilità della somma, sufficiente ad integrare il perfezionamento del contratto di mutuo (così anche Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.159).
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Bibliografia

  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GALASSO, Mutuo e deposito irregolare. la costituzione del rapporto, Milano, I, 1968

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