Cass. civile, sez. III del 1978 numero 1422 (23/03/1978)


Il contratto di mutuo ha carattere essenzialmente reale e si perfeziona con la consegna da parte del mutuante al mutuatario di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili.ai fini della traditio rei è poi sufficiente che la somma mutuata, indipendentemente dalla sua materiale consegna, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario. E, perciò, sufficiente che la somma sia accreditata in un conto, a favore del mutuatario, utilizzabile ai fini prestabiliti.

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