Realità del contratto di mutuo: può essere "virtualizzata" per il tramite della nozione del conseguimento in capo al mutuatario della disponibilità giuridica del denaro? Quando può essere considerato titolo esecutivo? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17194 del 27 agosto 2015)

Per poter valutare la realità del contratto di mutuo e la sua idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale. Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli atti accessori, che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero congiuntamente con l’atto di quietanza.
Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come a tutti è noto il contratto di mutuo possiede natura reale, vale a dire che appartiene al novero di quei contratti che non si perfezionano semplicemente in forza del raggiungimento del consenso, richiedendo altresì che intervenga la dazione della cosa che ne costituisce l'oggetto. Ciò premesso, vale la pena di domandarsi oggi come possa essere interpretato tale requisito alla stregua della dematerializzazione sempre più spinta che ha assunto il denaro. Già fanno sorridere quegli esiti giurisprudenziali che si sono affannati ad affermare che la consegna della somma oggetto del mutuo può essere effettuata anche mediante la consegna alla parte mutuataria di un assegno circolare, accettato quale denaro contante (cfr. Cass. 14/2011). Non si vede infatti oggi come potrebbe mai procedersi al trasferimento di una somma di denaro se non con bonifico o mercè assegno circolare, che in relazione ad importi superiori a mille euro costituisce la manifestazione più corposa sotto il profilo tattile del trasferimento di denaro. Dando dunque per scontato che il requisito della realità debba oggi fare i conti con un denaro (quasi) non più esistente nella sua dimensione materiale, il vero nodo della pronunzia era costituito dalla fruibilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo. E' chiaro che l'esecutività non può che assistere le obbligazioni che siano state assunte in riferimento ad un titolo costitutivo efficace, ciò che richiede l'esame del contratto. Se esso è seguito da successivi atti di erogazione e quietanza (con i quali la banca mette concretamente a disposizione sul conto del mutuatario le somme mutuate) è soltanto dalla combinazione di tali atti che si può ricavare la possibilità di fruire degli stessi in chiave esecutiva.

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