Modalità di perfezionamento del contratto di mutuo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25569 del 30 novembre 2011)

In tema di contratto di mutuo, l'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare una somma determinata a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario", integra il perfezionamento del contratto di mutuo, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, come si è verificato con l'ordine predetto, piuttosto che con la sua consegna in natura, in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili.

Commento

(di Daniele Minussi)
In fondo la dematerializzazione l'avevano già inventata gli antichi romani. La "tradictio ficta" e la "tradictio brevi manu" non sono certo apparse nei giorni nostri...
Ciò premesso, considerato che il mutuo è contratto "reale" che si perfeziona cioè soltanto con la dazione della cosa che ne costituisce l'oggetto, la pronunzia in esame ha statuito nel senso che sia sufficiente ad integrare tale requisito la semplice emissione da parte della banca di un mandato emesso sulla propria cassa, mandato contenente l'ordine di versare una determinata somma alla parte mutuataria. Che la dematerializzazione sia un leit motif del nostro tempo è cosa acquisita, ma che un semplice ordine di pagare possa essere scambiato per un pagamento, ancorchè virtuale, è cosa assolutamente discutibile.
Va notato che, peraltro, l'accreditamento in oggetto era stato successivamente eseguito in modo del tutto regolare. A tale accreditamente tuttavia e non al mero ordine di eseguirlo sarebbe stato da riferire il concetto di "dematerializzazione", non potendo per tale motivo accedersi alle sbrigative tesi del giudicante, dovendosi peraltro dare atto dell'eventuale natura destabilizzante di un differente pronunciamento.

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