La locuzione
condizione viene utilizzata per indicare tanto la clausola apposta all'atto sottoposto a condizione, quanto l'evento futuro ed incerto previsto nella clausola condizionale stessa
nota1 .
In quest'ultima accezione, la condizione viene appunto definita come la
previsione espressa nell'atto di un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende la produzione degli effetti (nell'ipotesi in cui essa sia
sospensiva dell'efficacia)
nota2,
ovvero l'eliminazione dell'efficacia dell'atto o di una singola clausola del medesimo (quando risulta esser
risolutiva degli effetti).
L'art.
1353 cod.civ. prevede, a questo proposito, che "le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto".
Essenziale rispetto alla nozione di condizione è pertanto la considerazione dell'
incertezza dell'evento previsto, considerata congiuntamente alla
futurità del medesimo.
Vi sono infatti
eventi futuri ma non incerti, ovvero
eventi futuri la cui portata può risultare sconosciuta solo dalle parti (qualificabili pertanto come incerti soltanto soggettivamente) ed anche
eventi non futuri (perchè attuali o addirittura già trascorsi) la cui portata non è conosciuta dalle parti, le quali siano dunque incerte al riguardo solo dal punto di vista soggettivo.
Il dato fondamentale ai fini della comprensione della nozione di condizione è invece l'
incertezza oggettiva.
Quando questa faccia difetto non si può parlare di condizione, bensì di presupposto. La dottrina
nota3 parla di
pre supposti legali o volontari di efficacia per designare gli elementi sopra descritti che non possiedono tale caratteristica .
Si distingue inoltre dalla
condicio facti la
condicio juris, termine che suole essere contrapposto al primo in relazione al fatto di essere posta da una norma giuridica e non dalla volontà delle parti.
La definizione sopra enunciata di condizione rende evidente che essa può essere di due specie:
sospensiva, se da essa dipende l'efficacia,
risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio o di una singola clausola.
Esempio della prima (condizione sospensiva): mi impegno, a comprare il fondo Tuscolano al prezzo pattuito se il Comune rilascerà la concessione
ad aedificandum che è stata richiesta.
Se invece compro il fondo subito, ma sotto la condizione che, ove entro un anno non venga rilasciata la concessione ad edificare, il contratto cesserà di avere i suoi effetti, la condizione è risolutiva.
Dipende dall'interpretazione della volontà delle parti stabilire se nel caso concreto si tratta di condizione sospensiva o risolutiva
nota4 .
La condizione può anche essere pattuita nell'interesse esclusivo di uno dei contraenti: si parla in questo senso di
condizione unilaterale (Cass. Civ.,
3185/91).
Note
nota1
Sottolinea questa duplicità concettuale della condizione Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.539.
top1nota2
Dovendosi invece qualificare con il termine di presupposizione la previsione soltanto implicitamente desumibile dal contesto, tuttavia rimasta inespressa nell'atto.
top2nota3
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.273.
top3nota4
Falzea, voce Condizione, in Enc.giur.Treccani, vol.VII, 1988, p.4.
top4Bibliografia
- FALZEA, Condizione, Enc.giur.Treccani, VII, 1988
Voci correlate in diritto tributario