Il
presupposto legale di efficacia consiste in quel requisito d'efficacia dell'atto che deve precedere il perfezionamento di esso, che, al più tardi, deve sussistere nel momento in cui il negozio è compiuto.
Secondo un'opinione
nota1 sarebbero presupposti legali la capacità di agire e le autorizzazioni in genere.
Può essere considerata quale presupposto ai fini della produzione degli effetti dell'atto negoziale la procura, in difetto della quale l'atto stesso non sortisce efficacia né per il rappresentato né per il rappresentante.
La categoria è controversa: in particolare l'osservazione in base alla quale il difetto di un presupposto legale potrebbe dare luogo anche ad una situazione di invalidità (si pensi al difetto di capacità negoziale che produce annullabilità dell'atto, situazione giuridica connotata da un'efficacia interinale dell'atto) impedisce di scolpire con sufficiente precisione un concetto univocamente definibile di presupposto legale di efficacia, da contrapporre alla nozione di presupposto volontario di efficacia (essa invece contraddistinta da una propria autonomia concettuale e funzionale).
Anche l'osservazione in base alla quale il difetto del presupposto legale, ogniqualvolta non cagionasse la nullità del negozio, potrebbe essere surrogato da un elemento qualificabile come
condicio iuris posteriore al contratto, non sembra concludente.
Viene fatto a questo proposito
nota2 l'esempio dell'« approvazione » successiva che tien luogo dell'autorizzazione mancante, della ratifica susseguente (art.
1399 cod.civ.) nel caso in cui fosse mancata la «procura», della «convalida» quando l'agente avesse compiuto l'atto nonostante la situazione di incapacità negoziale (art.
1444 cod.civ.).
Si tratta invero di situazioni non omogenee, in relazione alle quali la costruzione dell'atto susseguente in chiave di
condicio juris non svolge altro se non la funzione di una, seppur suggestiva, notazione descrittiva.
In realtà è dubbio tra gli interpreti quale sia l'effetto di una approvazione: se cioè essa venga o meno a sanare retroattivamente il difetto di preventiva autorizzazione (pur essendo il fenomeno attualmente marginale anche in relazione all'abrogazione dell'art.
17 cod.civ.). E', al contrario, sicuro che mentre la ratifica elimina retroattivamente una situazione di inefficacia, la convalida interviene piuttosto eliminando
ex tunc una situazione di invalidità (annullabilità)
nota3.
Note
nota1
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.288.
top1nota2
Cfr.Barbero, cit., p.288.
top2nota3
Così, Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.257.
top3 Bibliografia
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002