L'attività di amministrazione del curatore dell'eredità giacente



Una volta che il curatore dell'eredità giacente abbia proceduto ad effettuare l'inventario nota1, è tenuto a compiere in genere quell'attività di amministrazione (art. 529 cod.civ. ) che si palesi necessaria o opportuna nell'interesse dell'integrità dei cespiti ereditari. Lo svolgimento di detta attività avviene sotto la vigilanza del Giudice, al quale il curatore deve periodicamente rendere conto (art. 782 c.p.c. ) nota2. La norma appena citata costituisce la base per distinguere tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. In ordine al compimento dei primi il curatore non deve munirsi di alcuna preventiva autorizzazione giudiziale, ciò che invece gli incombe per i secondi nota3.

All'ordinaria amministrazione sembra si debbano ricondurre le condotte tipizzate nell'art. 529 cod.civ. , ai sensi della quale il curatore deve depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal giudice il denaro che si rinviene nell'eredità o ritratto dalla alienazione dei mobili e degli immobili.

Per il resto, se si eccettua quanto previsto dall'art. 783 c.p.c. in tema di vendita dei cespiti ereditari (ipotesi che sarà assoggettata a separata disamina), la legge è muta, di modo che si pone il problema di rinvenire i limiti ed i criteri ai quali conformare l'operato del curatore. Al riguardo è possibile riferire che l'opinione degli interpreti è orientata in dipendenza della concezione adottata circa la natura giuridica della funzione del curatore. Chi reputa che costui debba essere assimilato ad un rappresentante (ancorché indiretto) del chiamato vede nell'art. 460 cod.civ. un limite all'attività del curatore nota4 . Se si ritiene invece, come appare preferibile, che la curatela sia un ufficio di diritto privato, non si rinviene alcun indice normativo inteso a porre vincoli speciali. Conseguentemente il curatore potrà porre in essere tutti quegli atti che siano funzionali all'espletamento della propria funzione, avente finalità conservativa, inclusi tutti quegli atti di straordinaria amministrazione (che partitamente verranno analizzati) che si palesino preordinati al conseguimento del risultato di mantenere integro il valore dell'asse e di liquidare le passività ereditarie nota5 .

Note

nota1

La redazione dell'inventario costituisce perciò la prima incombenza cui è tenuto il curatore. Secondo un'opinione, tuttavia, anche nel tempo che precede la redazione dell'inventario il curatore potrebbe compiere tutti quegli atti che si palesassero come urgenti ed indifferibili. Al riguardo viene fatto rinvio all'art. 370 cod.civ. che, dettato in materia di tutela, rappresenterebbe un principio suscettibile di generale applicazione (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 275). Ne seguirebbe che, una volta effettuato il giuramento, il curatore entrerebbe nel possesso dei beni, avendo dunque la possibilità di esercitare immediatamente tutti i poteri conservativi ed amministrativi di cui è titolare (esperendo, per esempio, le azioni possessorie relative ai beni ereditari: cfr. Palazzo, Le successioni , in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 409).
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nota2

Secondo il Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 496, il detto obbligo differirebbe da quello, in un certo senso analogo, previsto a carico dell'erede dall'art. 531 cod.civ. .
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nota3

Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 357.
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nota4

Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 165.
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nota5

Natoli, op.cit., p. 286.
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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