Vendita di beni ereditari (curatore dell'eredità giacente)



Nell'ambito dell'attività di amministrazione del compendio ereditario particolare rilevanza riveste l'eventuale alienazione dei beni che ne fanno parte.

Al riguardo l'art. 783 c.p.c. prescrive, configurandola come attività necessitata, che la vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti. La cosa si spiega agevolmente con le difficoltà di conservazione e di ricognizione di beni la cui titolarità non è accertabile per il tramite della consultazione di pubblici registri. In ogni caso il curatore procederà in esito all'ottenimento dell'indispensabile provvedimento autorizzatorio (secondo le formalità procedurali proprie dell'eredità beneficata alle quali fa rinvio esplicito l'art. 531 cod.civ. ) nota1, che ben potrebbe essere negato quando speciali motivi sconsigliassero l'alienazione (si pensi alla vendita di quadri di valore che non rinvenissero un'adeguata contropartita economica e che pertanto è opportuno conservare nell'interesse del mantenimento del valore dell'asse ereditario). E' chiaro che il ricavato, dedotte le passività da liquidare, dovrebbe essere reinvestito secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene invece ai beni immobili, il II comma dell'art. 783 c.p.c. contempla la semplice possibilità che la vendita sia autorizzata dal Tribunale con decreto in Camera di consiglio in tutti i casi in cui essa si palesi necessaria o di evidente utilità. Si ponga mente alle difficoltà connesse alla gestione di un fabbricato fatiscente o di quote di più cespiti immobiliari la cui proprietà sia particolarmente frazionata ed in relazione ai quali si renda opportuno procedere alla vendita, magari parziale, onde agevolare il mantenimento delle porzioni residue. Ancora: si può ipotizzare l'indispensabilità di procedere al pagamento di debiti ereditari con le somme ricavate dalla cessione dei detti cespiti. Giudice competente sarà il Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (e non già quello nella cui circoscrizione si trovano gli immobili) nota2.

Cosa riferire nell'ipotesi di alienazione non preceduta dal provvedimento autorizzatorio del Tribunale? Secondo un'opinione l'atto sarebbe addirittura nullo, dal momento che il decreto varrebbe ad integrare un potere che è dato al curatore soltanto in astratto dalla legge nota3. Sembra più appropriato riferire della semplice annullabilità della vendita, analogamente a quanto è possibile prospettare nell'ipotesi dell'analoga inosservanza in materia di eredità beneficiata nota4.

Note

nota1

V'è chi, sulla scorta della natura di atto dovuto della vendita dei beni mobili, reputa superflua la richiesta di autorizzazione tutoria (cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 498 ove si respinge questo esito interpretativo). Sembra tuttavia imporsi la contraria soluzione, sia in considerazione dell'espresso rinvio alle norme sull'eredità beneficiata (art. 493 cod.civ. ), sia in relazione alla eventualmente differente valutazione del giudice che avesse a disporre la conservazione del bene.
top1

nota2

Analogamente Ferri, Disposizioni generali sulle successioni(Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 172, a giudizio del quale la necessità atterrebbe propriamente all'ipotesi in cui nell'eredità non si trovasse denaro liquido sufficiente al soddisfacimento dei creditori e dei legatari, mentre il criterio dell'utilità dovrebbe essere valutato con riferimento ai vantaggi derivanti dall'alienazione nei singoli e concreti casi.
top2

nota3

Ferri, op.cit., p. 181.
top3

nota4

Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 286 e Trimarchi, L'eredità giacente, Milano, 1954, p. 77.
top4

Bibliografia

  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • TRIMARCHI, L'eredità giacente, Milano, 1954

Prassi collegate

  • Quesito n. 182-2014/T, Procedura esecutiva esattoriale
  • Quesito n. 74-2014/I, Vendita di un immobile ex art. 104-ter l. fall. in caso di decesso di uno dei comproprietari falliti

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vendita di beni ereditari (curatore dell'eredità giacente)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti