Il curatore dell'eredità giacente
non può accettare l'eredità nota1. L'accettazione dell'eredità, come tale, è anzi causa di cessazione della curatela ai sensi dell'art.
532 cod.civ. . Inversamente parimenti da escludere è ogni legittimazione del curatore in ordine alla
rinunzia all'eredità nota2. Ciò non vale in relazione al compendio ereditario rispetto al quale il de cuius si trovasse, al tempo della morte, semplicemente chiamato. Si ipotizzi che Caio, padre di Mevio, sia defunto lasciando a quest'ultimo ogni suo avere. Qualora Mevio muoia senza avere accettato e si apra, relativamente a quanto da lui lasciato, la curatela, ben potrebbe prospettarsi per il curatore il problema di scegliere se accettare o meno l'eredità devoluta all'ereditando
nota3.
Non v'è univocità di vedute per quanto attiene alla possibilità di addivenire ad un
atto divisionale relativamente ai beni dell'asse ereditario. Coloro che ammettono la giacenza pro quota conseguentemente reputano che il curatore possa promuovere o comunque prendere parte alla divisione ereditaria
nota4. Una volta infatti che si concluda per la compatibilità tra il mantenimento della curatela e l'esistenza di eredi per parte dell'asse, è necessario ritenere che sia praticabile un'attività negoziale volta a far cessare lo stato di comunione incidentale ereditaria.
E' inoltre il caso di osservare come il de cuius potesse vantare in vita la contitolarità di un bene con altri soggetti: non v'è dubbio che, in detta situazione, il curatore possa promuovere o comunque prendere parte alla divisione del bene appartenente soltanto in parte all'asse ereditario
nota5.
Note
nota1
Sulla scorta di questa evidenza, una parte della dottrina costruisce la natura giuridica della funzione del curatore, distinguendola da quella del chiamato di cui all'
art.460 cod.civ. . Il fatto che quest'ultimo possa, al contrario del primo, accettare l'eredità, escluderebbe di poter configurare la posizione giuridica del curatore in chiave di rappresentante del chiamato (Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir. priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 408).
top1nota2
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 499.
top2nota3
In questo caso, tuttavia, qualora il curatore decidesse di accettare, debitamente autorizzato, si ritiene dovrebbe richiedere il beneficio d'inventario per far salve le ragioni dell'eredità giacente (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 286). Viceversa la rinunzia verrebbe autorizzata laddove risultasse palese che l'asse ereditario consista unicamente o prevalentemente di passività: Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 358.
top3nota4
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 213. Contra Prestipino, op.cit., p. 499 a giudizio del quale solo gli eredi hanno la facoltà di chiedere e partecipare ad una divisione ereditaria.
top4nota5
Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 101.
top5Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
- NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981