Cass. civile, sez. III del 1974 numero 282 (01/02/1974)


Nell'interpretazione del contratto in giudice non è vincolato alla terminologia giuridica usata dai contraenti, nè alla qualificazione dell'atto da essi indicata, ma ha il potere-dovere di provvedere a tale qualificazione, applicando le regole di diritto al dato oggettivo costituito dall'intrinseca natura del rapporto derivante dall'atto e dai suoi giuridici effetti.La responsabilità attribuita al liquidatore della società ha natura funzionale ed egli risponde non solo per gli atti personalmente intrapresi o compiuti, ma, altresì, per tutti quelli che abbia demandato a terzi o consentito o tollerato che altri compisse, omettendo di vigilare sulla loro esecuzione, ed accettandone gli effetti, come riferibili alla società. La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale; pertanto, allorché i soci liquidatori, invece di eseguire attività di liquidazione, compiono nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla società.

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